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Attualità

Ancora in discussione la legge sulla concorrenza

Dall’entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata.

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Dall’entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con il disegno di legge presentato il 3 aprile 2015 il Governo per la prima volta cerca di adempiere a tale obbligo, anche se, dopo due anni, il testo tarda a vedere la luce.

Il testo difatti è stato approvato alla Camera il 7 ottobre 2015; il Senato ha approvato numerose modifiche, ed il governo, in data 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento. Il disegno di legge ora è tornato all’esame della Camera per la seconda lettura ed è stato assegnato alle Commissioni VI e X per l’esame in sede referente. La parte di interesse è quella dell’Articolo 1, commi 149-150, relativa alle Società di ingegneria e dei commi 151-153, relative alle disposizioni sulle professioni regolamentate.

Per le società di ingegneria, le disposizioni, non modificate rispetto al testo già approvato dalla Camera, estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Per le professioni, invece, si interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, ove si impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale, anche per il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

 

 

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