Amministratori di condominio: requisiti e compiti
Chi sono gli amministratore di condominio, i requisiti richiesti e i principali compiti previsti dal Codice Civile per una corretta gestione condominiale.

L’amministratore di condominio è un soggetto incaricato dall’assemblea condominiale di gestire la vita del condominio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e normativi, il rispetto del regolamento condominiale ecc.
Tecnicamente egli è legato ai condomini da un rapporto di mandato di rappresentanza; egli è quindi il mandatario, mentre i condomini sono i mandanti.
Si tratta di una figura prevista dal nostro ordinamento giuridico e sono vari i riferimenti normativi fra cui si ricordano in particolare gli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile che descrivono nel dettaglio quelli che sono i suoi compiti e i suoi obblighi; uno di questi ultimi è quello di “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni” (art. 1130 del Codice Civile).
Si deve precisare che la nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria soltanto se il numero di condomini è superiore a 8.
Data l’importanza di questa figura, scopriamo quali sono i requisiti amministratore di condominio e i suoi principali compiti.
Amministratore di condominio: i requisiti principali
Per poter essere nominati amministratori di condominio è necessario possedere alcuni requisiti, che sono stabiliti dall’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice; eccoli riassunti brevemente di seguito:
- essere in possesso dei diritti civili;
- non avere commesso delitti contro la PA, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio;
- non aver commesso altri delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive;
- non essere interdetti o inabilitati;
- non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- aver frequentato un corso di formazione iniziale ed aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Vale la pena precisare che i requisiti relativi al diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza di un corso di formazione non sono necessari qualora l’amministratore sia uno dei condomini dello stabile e abbia svolto tale attività per almeno un anno nell’arco dei 3 anni precedenti all’entrata in vigore della riforma.
Quali sono i principali compiti dell’amministratore di condominio?
I compiti dell’amministratore di condominio sono numerosi e uno dei più importanti è quello di eseguire le deliberazioni dell’assemblea condominiale e convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto.
Altro compito importante è quello di disciplinare l’utilizzo delle cose comuni e anche la fruizione dei servizi nell’interesse comune, facendo sì che ne venga assicurato il miglior godimento a ognuno dei condomini.
L’amministratore deve anche riscuotere i contributi nonché effettuare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.
Altri compiti previsti dalla legge sono quello di compiere gli atti conservativi riguardanti le parti comuni dell’edificio e di eseguire i vari adempimenti fiscali.
L’amministratore deve inoltre curare sia la tenuta del registro di anagrafe condominiale sia la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, sia del registro di nomina e revoca dell’amministratore, sia del registro di contabilità.
Deve anche conservare i documenti relativi alla propria gestione e fornire ai condomini che ne facciano richiesta le attestazioni relative allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali.
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono vincolanti per i condomini che però hanno diritto a fare ricorso contro di essi. Nel caso di condomini morosi, è compito dell’amministratore procedere per la riscossione forzosa delle somme dovute.