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Affidamento appalti mediante adesione postuma: il parere Anac

l 21 Dicembre scorso il Presidente per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella.

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Il 21 Dicembre scorso il Presidente per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffele Cantone, hanno emanato  un comunicato congiunto al fine di  stigmatizzare l’affidamento di appalti pubblici mediante la c.d.  “adesione postuma”, consistente nell’adesione successiva, disposta da una stazione appaltante senza confronto competitivo, agli esiti di una gara pubblica bandita da altra amministrazione.

Nella nota pubblicata sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si legge che “Nel comunicato congiunto le due Autorità forniscono indicazioni, in coerenza con gli orientamenti interpretativi resi in merito dalla giurisprudenza amministrativa, al fine di evitare che tale modalità di affidamento possa dar luogo ad elusioni dei principi di tutela della concorrenza e delle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici. Ai fini del legittimo ricorso, inoltre, a tale strumento  sono necessari una corretta programmazione dei fabbisogni da soddisfare mediante l’affidamento e la puntuale definizione del valore dell’appalto oggetto di gara, che deve includere  anche gli eventuali rinnovi o adesioni successive.

Il Comunicato mette, altresì, in risalto che la clausola di adesione postuma prevista nella documentazione di gara deve essere circoscritta e ben determinata sia sotto il profilo soggettivo ovvero stazioni appaltanti che potranno aderire alla gara; che oggettivo valore massimo di affidamento postumo consentito.
Viene, infine, evidenziato come “l’adesione postuma non debba, in ogni caso, dar luogo a  rinegoziazione dell’oggetto del contratto, sotto il profilo sia della tipologia di attività da eseguire che delle condizioni economiche da applicare. Solo se vengono rispettate in maniera rigorosa tutte le predette condizioni –  conclude la nota–  il meccanismo di adesione postuma può legittimamente utilizzarsi come strumento aggregativo della domanda al fine di conseguire eventuali risparmi di spesa”

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