Riqualificazione impianti sportivi, ANAC: illegittimo l’affidamento diretto da 118 milioni senza gara
ANAC, illegittimo l'affidamento diretto da 118 milioni per uno stadio. Le regole su gare, project financing, PEF e matrice dei rischi.

La delibera ANAC 434/2026 chiarisce i limiti delle semplificazioni per gli impianti sportivi e richiama progettisti e stazioni appaltanti su PEF, autorizzazioni e rischi operativi.
ANAC, illegittimo l’affidamento diretto da 118 milioni per uno stadio. Le regole su gare, project financing, PEF e matrice dei rischi.
La riqualificazione degli impianti sportivi attraverso strumenti di project financing non consente alle amministrazioni pubbliche di derogare liberamente alle procedure di gara. Anche quando l’intervento nasce da una proposta della società sportiva utilizzatrice della struttura, l’affidamento della concessione deve rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
È quanto emerge dalla delibera ANAC n. 434 del 28 ottobre 2026, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato l’illegittimità dell’affidamento diretto di un intervento da 118 milioni di euro, relativo alla demolizione, ricostruzione e gestione di uno stadio e alla realizzazione di opere complementari.
La decisione interessa ingegneri, progettisti, RUP e professionisti delle opere pubbliche, perché affronta non soltanto la legittimità della procedura, ma anche la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento, le autorizzazioni necessarie e la distribuzione dei rischi.
Affidamento degli impianti sportivi. Cosa ha contestato l’ANAC
L’intervento prevedeva una concessione di 44 anni, comprensiva della fase di progettazione e realizzazione. Il valore complessivo dell’operazione ammontava a 118 milioni di euro, mentre l’importo dei lavori era quantificato in circa 41,9 milioni di euro. Il progetto era stato presentato dalla società utilizzatrice dell’impianto, che aveva successivamente ottenuto l’affidamento diretto.
Secondo il Comune, la procedura trovava giustificazione nell’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 38/2021, che introduce misure di semplificazione per gli interventi sugli impianti sportivi.
L’ANAC ha respinto questa interpretazione: la semplificazione del procedimento progettuale non elimina l’obbligo di individuare il concessionario attraverso una gara, quando richiesta dalla normativa. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere a una selezione competitiva sul progetto definitivo approvato.
Articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 38/2021
Il D.Lgs. 38/2021 disciplina la costruzione, l’ammodernamento e la gestione degli impianti sportivi, prevedendo procedure agevolate per favorire gli investimenti. Il comma 12 dell’articolo 4 estende tali misure alle proposte presentate direttamente dalle associazioni o società sportive utilizzatrici dell’impianto.
La disposizione consente inoltre particolari modalità di affidamento dei lavori, quando l’importo è inferiore a un milione di euro oppure, per importi superiori, quando le sovvenzioni pubbliche dirette non superano il 50% del valore dei lavori. Il chiarimento dell’ANAC riguarda la distinzione tra due fasi: l’affidamento della concessione da parte della stazione appaltante e il successivo affidamento dei lavori da parte della società sportiva aggiudicataria.
Le semplificazioni previste dalla norma riguardano quest’ultima attività e non autorizzano il Comune ad assegnare direttamente l’intera concessione. L’approvazione della proposta progettuale, anche quando accompagnata dal riconoscimento del pubblico interesse, non equivale dunque all’aggiudicazione. Restano applicabili i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
Fattibilità progettuale e autorizzazioni
Una seconda criticità riguarda la realizzazione di una clinica privata, prevista come opera complementare alla riqualificazione dello stadio. La struttura sanitaria avrebbe dovuto contribuire alla sostenibilità finanziaria dell’investimento attraverso la valorizzazione immobiliare e i futuri ricavi di gestione. La sua realizzazione risultava però subordinata alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, requisito non riconosciuto nell’originario procedimento autorizzativo.
La Regione aveva espresso il proprio dissenso durante la conferenza di servizi. Successivamente, il Comune aveva ritenuto superate le prescrizioni, ma il relativo provvedimento è stato annullato dal TAR Umbria con la sentenza n. 125/2026. La vicenda evidenzia una questione fondamentale per la progettazione: la fattibilità tecnica di un’opera non garantisce automaticamente la sua realizzabilità amministrativa ed economica.
Quando i ricavi dipendono da un’attività soggetta ad autorizzazioni settoriali, la verifica di tali condizioni diventa determinante per la sostenibilità dell’intervento.
Piano economico-finanziario
La delibera dedica particolare attenzione al piano economico-finanziario (PEF), documento essenziale nelle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP). L’investimento iniziale era quantificato in circa 43,6 milioni di euro, con una struttura finanziaria basata per il 60% sul capitale di debito e per la restante parte sui mezzi propri. Il piano prevedeva ricavi dalla gestione dello stadio, dagli spazi commerciali, dalla pubblicità, dai diritti di denominazione e dai parcheggi, per circa 2,2 milioni di euro annui.
Una componente determinante dipendeva però dalla clinica, attraverso un apporto economico previsto di 14 milioni di euro e ulteriori ricavi da locazione stimati in circa 1,97 milioni annui. Secondo l’ANAC, queste previsioni non offrivano garanzie sufficienti, poiché strettamente collegate alla realizzazione di una struttura la cui autorizzazione rimaneva incerta. L’Autorità ha pertanto considerato il PEF incompleto e inattendibile, rilevando l’impossibilità di dimostrare adeguatamente l’equilibrio finanziario della concessione.
Matrice dei rischi e contributo pubblico
Un ulteriore problema riguardava l’assenza della matrice dei rischi, strumento fondamentale per valutare la distribuzione delle responsabilità tra amministrazione e concessionario. Nelle operazioni di PPP, il rischio operativo deve essere effettivamente trasferito al soggetto privato, secondo le caratteristiche dell’affidamento.
La matrice deve permettere di analizzare i rischi di costruzione, disponibilità e domanda, insieme agli aspetti autorizzativi e finanziari rilevanti. Nel caso esaminato, l’assenza del documento e le carenze del PEF impedivano di verificare correttamente tale distribuzione. L’ANAC ha inoltre contestato la mancata quantificazione di alcuni benefici economici indiretti, tra cui la concessione gratuita del diritto di superficie e gli esoneri da determinati oneri e imposte.
Queste agevolazioni, anche senza trasferimenti diretti di denaro, rappresentano forme di compartecipazione pubblica all’investimento e devono essere adeguatamente valorizzate. Ulteriori rilievi hanno riguardato la possibilità riconosciuta al concessionario di acquisire alcune aree pubbliche a condizioni potenzialmente più favorevoli rispetto al loro valore effettivo.
Project financing, tutte le indicazioni dettaglate per ingegneri e RUP
La delibera ANAC n. 434/2026 richiama l’importanza di un approccio integrato alla progettazione delle opere pubbliche. Per ingegneri e RUP, la verifica di un intervento in project financing deve comprendere il corretto inquadramento della procedura di affidamento, la disponibilità delle autorizzazioni, l’attendibilità dei ricavi e la coerenza tra quadro economico, cronoprogramma, PEF e matrice dei rischi.
Particolare attenzione deve essere riservata agli interventi nei quali la sostenibilità di un’infrastruttura pubblica dipende da opere private complementari. Con la delibera, l’ANAC ha rilevato l’illegittimità dell’affidamento diretto da 118 milioni di euro, disposto senza la necessaria gara.





