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Edilizia

Dehors, nuove regole dal 2027: cosa cambia per bar, ristoranti e alberghi

Permessi, strutture chiuse e occupazione del suolo pubblico: la riforma dei dehors punta a semplificare le procedure, mantenendo controlli specifici nelle aree vicine ai monumenti principali.

Dehors, nuove regole dal 2027: cosa cambia per bar, ristoranti e alberghi
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Per chi gestisce un bar o un ristorante, allestire uno spazio esterno significa fare i conti con concessioni, caratteristiche delle strutture e vincoli del luogo. La riforma delle regole sui dehors, approvata in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, interviene proprio su questi passaggi: riduce il ricorso alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche, introduce un termine di 45 giorni per le valutazioni previste e affronta il caso delle installazioni chiuse.

Permessi, strutture chiuse e occupazione del suolo pubblico: la riforma dei dehors punta a semplificare le procedure, mantenendo controlli specifici nelle aree vicine ai monumenti principali.

Il provvedimento riguarda le strutture amovibili al servizio di pubblici esercizi e imprese alberghiere negli spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico. È ancora uno schema di decreto legislativo: la data proposta per l’entrata in vigore è il 1° gennaio 2027, ma il percorso di approvazione deve essere completato. Le misure descritte, dunque, non sono ancora applicabili. Il via libera preliminare è stato confermato dal Ministero della Cultura.

Dehors e permessi, quali passaggi cambierebbero

La novità principale riguarda il rapporto tra attività commerciali e tutela del patrimonio. Nelle piazze, nelle vie e negli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico richiamati dal decreto, l’installazione dei dehors sarebbe esclusa dalle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Resterebbe un’eccezione rilevante: gli spazi strettamente prospicienti siti archeologici o beni culturali immobili di valore eccezionale. Qui continuerebbe a servire una valutazione sulla compatibilità dell’allestimento.

Per l’esercente, quindi, la prima verifica riguarderebbe la posizione del locale e dell’area da occupare. Un dehors collocato davanti a un bene inserito negli elenchi ministeriali seguirebbe un percorso diverso rispetto a un’installazione esterna a quelle aree. La semplificazione non cancellerebbe comunque il titolo per l’occupazione di suolo pubblico. Per sistemare tavoli, sedie o pedane su una strada o una piazza rimarrebbe necessario ottenere la disponibilità dello spazio secondo la disciplina applicabile. Andrebbero inoltre verificati gli eventuali adempimenti edilizi.

Tavolini, pedane e strutture chiuse

La definizione adottata dalla bozza è ampia. Comprende sia le strutture amovibili che configurano spazi chiusi, sia gli elementi mobili o ancorati al terreno senza opere murarie o fondazioni, purché smontabili o facilmente rimovibili. Rientrano in questa seconda categoria tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento, elementi ombreggianti e coperture leggere, oltre agli arredi urbani indicati dal testo.

Conta anche l’uso dello spazio. Sono esclusi depositi, sale macchinari e ricoveri per attrezzature, così come gli altri manufatti non utilizzati direttamente per la somministrazione di alimenti e bevande. La sola possibilità di smontare una struttura, pertanto, non basta a farla rientrare nella disciplina dei dehors. È una distinzione utile già nella fase di progetto: lo spazio destinato ad accogliere i clienti e quello impiegato per conservare materiali rispondono a funzioni diverse, anche quando vengono realizzati con elementi simili.

Dehors vicino ai monumenti

Il punto più delicato sarà l’individuazione dei beni di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale e degli spazi che si trovano direttamente davanti a essi. La bozza cita, a titolo di esempio, monumenti nazionali, luoghi ed edifici religiosi di eccezionale valore culturale, fontane di straordinario rilievo urbano, colonne commemorative e complessi scultorei monumentali. Il criterio richiamato è il loro valore identitario, ossia la capacità di rappresentare in modo particolarmente significativo il luogo.

A definire gli elenchi sarebbe la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. La ricognizione dovrebbe comprendere anche le piazze, le strade e gli altri spazi pubblici strettamente prospicienti. Per stabilire questo rapporto, gli uffici dovrebbero considerare la visuale diretta, l’orientamento degli edifici e l’immediata vicinanza tra il bene e l’area pubblica. Non basterebbe quindi una generica collocazione nello stesso quartiere: occorrerebbe valutare il rapporto concreto tra l’installazione e il monumento.

Gli elenchi confluirebbero in una mappa digitale consultabile liberamente, con la delimitazione georeferenziata delle aree. I Comuni riceverebbero la documentazione e darebbero pubblicità della sua pubblicazione sul sito ministeriale. È previsto un aggiornamento ogni tre anni, legato alle trasformazioni dei luoghi e alle nuove esigenze di tutela.

Autorizzazioni entro 45 giorni e modifiche prima del diniego

Nelle aree sottoposte alla valutazione ministeriale, il progetto dovrebbe rispettare alcuni criteri precisi. Il dehors non dovrebbe compromettere la visibilità del bene culturale, ostacolarne la fruizione o risultare incoerente con il contesto storico e architettonico. Entrerebbero nell’esame la distanza dal monumento, la qualità degli arredi, i materiali, il decoro e gli allineamenti con gli edifici vicini. Anche il perimetro dello spazio occupato dovrebbe risultare chiaramente riconoscibile.

L’ufficio territoriale del Ministero avrebbe 45 giorni dal ricevimento dell’istanza per esprimersi, salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni. In assenza di una risposta entro la scadenza, scatterebbe il silenzio assenso. Questo termine riguarda la valutazione disciplinata dal decreto: non equivale a un’autorizzazione generale che assorbe automaticamente concessione del suolo e titoli edilizi. La bozza prevede inoltre che il parere negativo possa arrivare soltanto quando non sia possibile rendere compatibile l’intervento attraverso prescrizioni specifiche. Prima di respingere il progetto, l’amministrazione dovrebbe quindi verificare se una diversa collocazione, dimensione o configurazione possa risolvere i problemi rilevati.

Accordi locali per definire arredi e dimensioni

Una parte della semplificazione passerebbe dal lavoro tra Comuni e uffici territoriali del Ministero della Cultura. Attraverso accordi o intese, recepiti nei regolamenti comunali o con deliberazioni di Giunta, sarebbe possibile stabilire in anticipo le caratteristiche da rispettare. Le prescrizioni potrebbero riguardare tipologie delle strutture, composizione, ubicazione, dimensioni e arredi.

Quando ricorrono le condizioni fissate dagli accordi, l’installazione potrebbe essere considerata autorizzata ai sensi delle disposizioni del Codice richiamate dal decreto, oppure seguire una procedura semplificata. Per chi deve commissionare un dehors, conoscere prima questi requisiti permetterebbe di impostare il progetto su indicazioni condivise. Per una piazza con più attività, gli accordi offrirebbero anche uno strumento per coordinare gli allestimenti. La diffusione delle intese sarebbe sostenuta dal Ministero della Cultura e dall’ANCI.

Le regole edilizie e la SCIA per i dehors chiusi

La riforma affronta anche il titolo necessario per le strutture amovibili chiuse. Per queste installazioni viene prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire, richiamando l’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia. Restano fatti salvi gli interventi che rientrano nell’edilizia libera e non richiedono un titolo abilitativo.

È un aspetto da valutare con attenzione: “amovibile” non significa automaticamente privo di rilevanza edilizia. Le caratteristiche e la funzione dell’opera restano decisive per individuare gli adempimenti. Il progetto richiederebbe quindi verifiche distinte: quale area si intende occupare, se occorre l’autorizzazione di tutela e quale regime edilizio si applica alla struttura scelta.

Marciapiedi e accessibilità, gli spazi da lasciare liberi

Accanto ai permessi, ci sono le condizioni d’uso della strada. I regolamenti comunali dovrebbero contenere disposizioni specifiche per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. In caso di occupazione dei marciapiedi, andrebbero inoltre assicurati spazi adeguati per pedoni e persone con mobilità ridotta o impedita. Tavoli, sedute e barriere dovrebbero essere disposti tenendo conto anche di questi percorsi.

La superficie disponibile per il dehors, pertanto, andrebbe valutata insieme alle esigenze di accesso e transito. Sono condizioni che incidono direttamente sul numero degli arredi e sulla loro collocazione.

Dehors già installati? Cosa prevede il periodo transitorio

Per le strutture realizzate in base alle deroghe emergenziali richiamate dal decreto, la bozza introduce un percorso specifico. Se il dehors ricade in un’area strettamente prospiciente un bene di valore eccezionale, il mantenimento sarebbe subordinato al conseguimento dell’autorizzazione. L’istanza dovrebbe essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi ministeriali. Per gli operatori già presenti, quella pubblicazione diventerebbe quindi il passaggio da seguire: permetterebbe di capire se l’allestimento rientra nelle aree interessate e farebbe decorrere il termine per la domanda.

In caso di diniego, sarebbero obbligatori la rimozione delle strutture e il ripristino dei luoghi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine richiamato dall’articolo 26, comma 4, della legge n. 193 del 2024. Nelle more, il testo mantiene salvi gli effetti del provvedimento autorizzatorio per l’occupazione di suolo pubblico. La procedura transitoria, dunque, richiede una verifica della possibilità di conservare l’installazione nelle aree individuate.

Sanzioni e prossime scadenze

Per le violazioni relative all’installazione e al mantenimento delle strutture, nei casi indicati, il decreto rinvia alle sanzioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per quelle riguardanti la disciplina edilizia dell’articolo 7, il riferimento è all’articolo 37 del Testo unico dell’edilizia. Sono previsti anche l’abrogazione dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 e l’attuazione delle nuove disposizioni senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prossimo passaggio resta l’approvazione definitiva. Solo allora sarà possibile verificare se le regole sui dehors manterranno l’assetto proposto e la decorrenza del 1° gennaio 2027. Seguiranno gli elenchi delle aree tutelate e, dove verranno raggiunti, gli accordi locali sulle caratteristiche degli allestimenti.

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