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Sicurezza sul lavoro

DUVRI coordinato: normativa, responsabilità e gestione delle interferenze tra imprese

DUVRI coordinato: normativa, responsabilità e gestione delle interferenze tra imprese
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Un manutentore interviene sugli impianti mentre un’altra impresa pulisce i locali. Nel cortile arrivano i fornitori e, poco distante, prosegue un intervento edilizio. Ogni attività segue il proprio contratto, ma ingressi, percorsi e ambienti sono condivisi. È qui che possono nascere i rischi da interferenza. Per ingegneri della sicurezza, RSPP e consulenti, valutare il singolo affidamento può quindi non bastare. Occorre conoscere anche le altre lavorazioni presenti e verificare come si influenzano reciprocamente.

DUVRI coordinato per ingegneri e RSPP: normativa, responsabilità, gestione degli accessi, costi della sicurezza e coordinamento delle emergenze.

Il DUVRI coordinato descrive un approccio alla gestione complessiva di queste attività. Il suo obiettivo è collegare valutazioni, accessi e misure di prevenzione, così da individuare le sovrapposizioni prima dell’inizio dei lavori.

Che cos’è il DUVRI coordinato

Con DUVRI coordinato, o DUVRI-C, si intende in questo approfondimento un’organizzazione della valutazione che considera le interazioni tra più imprese presenti nella stessa struttura. La denominazione non identifica un nuovo documento obbligatorio autonomo. Il riferimento resta il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

L’elemento operativo centrale è una programmazione condivisa degli accessi e delle lavorazioni, collegata alle valutazioni dei singoli affidamenti. Sapere quando un’impresa utilizzerà un corridoio, occuperà un locale o movimenterà materiali permette di verificare la compatibilità con gli altri servizi. Questa impostazione è particolarmente utile nelle scuole, negli ospedali, negli edifici direzionali e nelle strutture che ospitano numerosi appaltatori.

Le interferenze tra imprese con contratti diversi

Il DUVRI previsto dalla normativa non è limitato, per definizione, al rapporto tra un committente e un solo appaltatore. Già la Determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ricomprendeva nel concetto di interferenza il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse presenti nella stessa sede con contratti differenti. Il documento costituisce un riferimento interpretativo storico, da leggere insieme alle disposizioni vigenti.

Una valutazione che consideri soltanto il rapporto tra ciascun appaltatore e il personale del committente può dunque lasciare scoperta una parte dello scenario. Un’impresa potrebbe occupare un passaggio utilizzato da un’altra, introdurre una sorgente di pericolo in un ambiente condiviso o modificare temporaneamente l’accessibilità dei locali. La separazione dei contratti non elimina queste interazioni.

Articolo 26, quali obblighi devono essere considerati

L’articolo 26, comma 1, prevede, nel proprio ambito di applicazione, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e la comunicazione dei rischi dell’ambiente, insieme alle misure di prevenzione ed emergenza. Il comma 2 riguarda la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, inclusi i subappaltatori. Il comma 3 disciplina il documento che individua le misure contro le interferenze, da allegare al contratto e adeguare all’evoluzione delle prestazioni.

Per il tecnico, questo significa collegare l’analisi alle modalità effettive di esecuzione. Se due squadre utilizzano la stessa area, bisogna stabilire se possano lavorare contemporaneamente e con quali condizioni. Indicazioni generiche come “prestare attenzione alle altre imprese” non chiariscono come organizzare l’intervento. Servono misure riconoscibili: una diversa sequenza delle attività, un percorso separato o una delimitazione adeguata alla situazione.

Chi predispone il DUVRI quando i ruoli non coincidono

Nelle strutture pubbliche, chi affida il contratto può essere diverso dal soggetto presso il quale viene svolta la prestazione. È una situazione frequente negli edifici scolastici, dove alcuni interventi dipendono dall’ente proprietario e altri dall’istituzione scolastica. L’articolo 26, comma 3-ter, prevede, nei casi disciplinati, una valutazione ricognitiva predisposta dal soggetto affidante e un’integrazione, prima dell’esecuzione, riferita alle interferenze specifiche dei luoghi. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, entra negli atti contrattuali.

Non è quindi corretto attribuire automaticamente tutti gli obblighi a un generico “gestore dell’edificio”. La ricostruzione deve considerare affidamento, organizzazione e disponibilità dei luoghi.

Il RSPP e i consulenti forniscono supporto tecnico alla valutazione. Il loro coinvolgimento non trasferisce automaticamente le responsabilità attribuite dalla legge agli altri soggetti.

Esenzione dal DUVRI e obblighi di coordinamento

L’articolo 26, comma 3-bis, contempla esclusioni per servizi intellettuali, mere forniture e lavori o servizi entro cinque uomini-giorno, alle condizioni e con le eccezioni previste dalla disposizione. Restano fermi gli obblighi dei commi 1 e 2. La soglia non coincide semplicemente con cinque giorni di calendario. Gli uomini-giorno esprimono la somma delle giornate di lavoro necessarie, secondo il criterio temporale indicato dal comma.

L’eventuale esenzione documentale non elimina quindi gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento applicabili. Un intervento breve può comunque richiedere accordi sugli accessi, sulle aree utilizzabili e sulle condizioni di svolgimento.

Come organizzare accessi e lavorazioni

La gestione coordinata può partire da informazioni già disponibili: contratti, calendari delle manutenzioni, autorizzazioni di ingresso e programmi dei servizi. Per ogni impresa è utile rendere riconoscibili attività, committente, giorni e orari, aree interessate, percorsi e referenti. A questi dati vanno collegate le interferenze individuate e le misure concordate.

La tabella degli accessi deve permettere di scoprire in anticipo, per esempio, che due squadre utilizzeranno lo stesso ingresso o che una manutenzione renderà indisponibile un locale necessario a un altro servizio. La scansione giornaliera o settimanale dipende dalla frequenza degli interventi. Dove la programmazione cambia spesso, un calendario condiviso può facilitare la consultazione, purché siano identificabili la versione corrente e le modifiche intervenute.

La tabella è uno strumento organizzativo: non sostituisce la valutazione delle interferenze né i documenti richiesti nel caso concreto.

Un esempio pratico, manutenzione e consegne nello stesso edificio

Si consideri un caso ipotetico in un edificio direzionale. Un’impresa deve intervenire in un locale tecnico mentre un fornitore utilizza lo stesso ingresso per consegnare materiali. Durante il sopralluogo emerge che la movimentazione delle attrezzature di manutenzione occuperebbe il passaggio destinato alle consegne. I due programmi, esaminati separatamente, non rendono immediatamente visibile la criticità.

Una possibile soluzione consiste nello spostare la consegna dopo la conclusione della movimentazione. In alternativa, se le condizioni dell’edificio lo consentono, si può individuare un accesso differente. Il programma deve chiarire chi comunica la disponibilità del percorso, quando può iniziare la consegna e come gestire un ritardo. Lasciare queste decisioni agli operatori al momento dell’arrivo significa rinviare un problema prevedibile.

Il preposto dell’appaltatore e le comunicazioni operative

Il coordinamento richiede interlocutori individuati prima dell’inizio delle attività. L’articolo 26, comma 8-bis, stabilisce che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Nel calendario degli interventi è utile distinguere questa figura dagli altri contatti tecnici o amministrativi. Chi incontra un accesso occupato deve sapere a chi segnalare la situazione; chi modifica l’orario di una lavorazione deve raggiungere gli interlocutori interessati.

La disponibilità di un numero telefonico, da sola, non definisce una procedura. Occorre anche chiarire quali variazioni debbano essere comunicate e chi ne valuti gli effetti sulle altre attività.

Quando aggiornare il DUVRI e la programmazione

La valutazione deve seguire i cambiamenti che incidono sulle interferenze. Anche le indicazioni dell’Università di Parma sulla sicurezza negli appalti richiamano l’adeguamento del DUVRI all’evoluzione dei lavori.

Sul piano operativo, la programmazione va riesaminata quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • Ingresso di una nuova impresa o avvio di un’attività non prevista.
  • Modifica degli orari o della sequenza delle lavorazioni.
  • Cambiamento di percorsi, accessi e aree occupate.
  • Introduzione di attrezzature o modalità esecutive che incidono sulle altre attività.
  • Emersione di condizioni impreviste o inefficacia delle misure concordate.

L’aggiornamento deve raggiungere le persone coinvolte. Se cambia l’orario della manutenzione, il referente del servizio che condivide gli spazi deve ricevere la nuova programmazione prima dell’accesso.

Costi della sicurezza da interferenze

Le misure di prevenzione richiedono anche una valutazione delle risorse necessarie. L’articolo 26, comma 5, prescrive, nei contratti disciplinati, l’indicazione specifica dei costi delle misure contro i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

Per l’ingegnere incaricato, la stima deve essere collegata alle soluzioni effettivamente previste. Delimitazioni temporanee, segnalazioni aggiuntive e altre misure devono essere valutate rispetto alla funzione svolta nella gestione dell’interferenza. Va mantenuta la distinzione rispetto ai costi della sicurezza propria dell’attività dell’impresa, richiamata anche dalla Determinazione AVCP n. 3/2008.

DUVRI, PSC e POS, verificare il quadro del cantiere

Quando sono presenti lavori edili o di ingegneria civile, occorre verificare l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e il raccordo con gli strumenti previsti per il cantiere. Le indicazioni dell’Università di Parma richiamano espressamente questa disciplina specifica. L’inquadramento deve precedere la scelta dei documenti e delle procedure da utilizzare.

In una scuola o in un ospedale che rimangono aperti, l’analisi deve considerare anche il rapporto tra area dei lavori e attività ospitate. Recinzioni, consegne e accessi possono incidere sugli spostamenti di lavoratori e utenti. La denominazione DUVRI-C non modifica l’ambito di applicazione di PSC e POS. La gestione delle interferenze deve essere costruita all’interno del quadro normativo pertinente, evitando sovrapposizioni documentali prive di utilità operativa.

Coordinamento delle emergenze: cosa prevede il D.M. 2 settembre 2021

Il coordinamento delle emergenze ha un riferimento espresso nel D.M. 2 settembre 2021. L’allegato II, punto 2.2, numero 4, prevede il coordinamento dei piani di emergenza per più luoghi di lavoro nello stesso edificio facenti capo a titolari diversi. L’allegato I, punto 1.3, numero 8, richiede inoltre collaborazione e coordinamento per le esercitazioni antincendio quando coesistono più datori di lavoro.

La sigla PEC, utilizzata nella prassi per il Piano di emergenza coordinato, va distinta da queste prescrizioni: l’obbligo non dipende dall’adozione di una particolare denominazione. Lo stesso decreto, nell’allegato I, punto 1.2, numero 3, richiede informazioni specifiche per manutentori e appaltatori sulle misure antincendio e sulle procedure di evacuazione. La programmazione dei lavori deve essere coerente con queste procedure. Se un intervento modifica la disponibilità di un percorso, le conseguenze devono essere valutate prima del suo avvio.

Il sopralluogo come verifica delle misure concordate

Il sopralluogo permette di confrontare i documenti con le condizioni reali. Un ingresso alternativo deve essere utilizzabile, una delimitazione deve lasciare disponibili gli spazi necessari e gli operatori devono conoscere gli accordi. Per ingegneri, RSPP e consulenti, il controllo riguarda soprattutto l’efficacia delle misure. La separazione temporale funziona se gli orari vengono rispettati; un percorso dedicato serve se rimane accessibile durante l’intervento. Il confronto con i referenti può far emergere variazioni nei tempi, nelle attrezzature o nelle modalità di consegna. Registrarle e valutarle consente di correggere la programmazione prima che generino un contatto rischioso. Per consultare il quadro generale, l’Ispettorato nazionale del lavoro mette a disposizione il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008, edizione ottobre 2026.

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