
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La valutazione del rischio campi elettromagnetici parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro ed oltre alla Direttiva 2013/35/UE prende in considerazione la “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” elaborata dalla Commissione Europea”.
La guida elenca (in Tabella 3.2) molte attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni e indica la necessità o meno di effettuare una valutazione per:
- lavoratori con dispositivi impiantabili attivi;
 - altri lavoratori particolarmente a rischio;
 - lavoratori non particolarmente a rischio.
 
Di seguito, uno stralcio della tabella i cui elementi sono stati inclusi nell’archivio Blumatica del sw:
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 Valutazione richiesta per i …  | 
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 Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro  | 
 Lavoratori non particolarmente a rischio  | 
 Lavoratori particolarmente a rischio (esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi)  | 
 Lavoratori con dispositivi impiantabili attivi  | 
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 Comunicazioni senza filo  | 
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 Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) — utilizzo di  | 
 No  | 
 No  | 
 Sì  | 
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 Telefoni cellulari — utilizzo di  | 
 No  | 
 No  | 
 Sì  | 
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 Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti  | 
 No  | 
 No  | 
 No  | 
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 Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di  | 
 No  | 
 No  | 
 Sì  | 
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 Ufficio  | 
 
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 Apparecchiature audiovisive (per esempio televisori, lettori DVD)  | 
 No  | 
 No  | 
 No  | 
 
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 Apparecchiature audiovisive contenenti trasmettitori a radiofrequenza  | 
 No  | 
 No  | 
 Sì  | 
 
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 Computer e apparecchiature informatiche  | 
 No  | 
 No  | 
 No  | 
 
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 …  | 
 …  | 
 …  | 
 …  | 
 
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LIVELLI DI AZIONE E VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
La Direttiva prevede valori limite di esposizione (VLE) per:
- effetti non termici (0-10 MHz) nell’allegato II della Direttiva;
 - effetti termici (100 kHz-300 GHz) nell’allegato III.
 
Nella gamma di frequenza intermedia (100 kHz-10 MHz) possono prodursi effetti sia termici che non termici: occorre quindi tener conto di entrambi i VLE.
La direttiva definisce anche livelli di azione (LA) fissati in termini di grandezze di campo esterne, rilevabili con relativa facilità tramite misurazioni o calcoli. Questi LA sono ottenuti dai VLE sulla base di ipotesi prudenziali e pertanto la conformità ai LA pertinenti garantisce sempre la conformità al VLE corrispondente. Tuttavia è possibile mantenere la conformità al VLE pur avendo superato un LA.
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