Correttivo al codice dei contratti pubblici
Nella GURI n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici.
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Le numerose modifiche, che entreranno in vigore il prossimo 20 maggio, hanno apportato in alcuni casi modifiche sostanziali alla normative dei contratti pubblici.
Si segnala in particolare quanto segue:
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con il nuovo testo dell’articolo 24 del Codice è obbligatoria l’utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti del DM parametri per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare di affidamento sei servizi di architettura e di ingegneria; le stazioni appaltanti non potranno inoltre subordinare i compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, e non potranno prevedersi forme di sponsorizzazione o di rimborso, a titolo di rimborso, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura.
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l’articolo 36, comma 1, lettera a) viene modificato prevedendo che per importi inferiori a 40.000 euro è possibile l’affidamento diretto senza l’obbligo di adeguata motivazione ed è stata aggiunta la frase “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
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viene abrogato l’articolo 211 comma 2, eliminando la raccomandazione vincolante dell’ANAC, una delle due misure di precontenzioso individuate quale soluzione alternativa alle controversie giurisdizionali.
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il nuovo testo dell’articolo 77 prevede che nel caso di importi al di sopra del milione di euro, il Presidente della Commissione di gara dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante mentre per servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l’Anac potrà individuare esperti anche all’interno della stazione appaltante.
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il nuovo testo dell’articolo 35 prevede che l’importo dell’anticipazione viene parametrato al valore del contratto d’appalto e non più al valore stimato dell’appalto.
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con il nuovo testo dell’articolo 216 ritorna l’appalto integrato per gli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali e per le manutenzioni.