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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 maggio 2012 , n. 67

Testo del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 126 del 31 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero». (12A08193)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio Generale degli italiani all’estero (CGIE).

(( 1. Al fine di conseguire l’obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l’operativita’ degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalita’ di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell’anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica e allo sviluppo della societa’ dell’informazione, sono stabilite le modalita’ di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell’ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita’ di personale, anche mediante l’utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalita’ e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all’elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento e’ stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all’adozione del sistema di votazione mediante l’utilizzo di tecnologia informatica, nonche’ la modalita’ di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilita’ di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati e’ interdetta o impossibile; 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:
a) all’articolo 14, comma 1, il secondo periodo e’ soppresso; b) all’articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l’attivita’ dei seggi elettorali» sono soppresse; c) l’articolo 17 e’ abrogato; d) all’articolo 18, il primo periodo del comma 1 e’ soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati; e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati. 1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e’ emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento puo’ essere adottato. )) 2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi. 3. All’onere derivante dal presente articolo pari ad Euro 2 milioni per l’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione Fondi da parte dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. (( 3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l’anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero; b) per un ammontare a 1.339.000 euro per l’anno 2012 al rifinanziamento delle attivita’ di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all’estero in condizioni di indigenza;
c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l’anno 2012 al funzionamento dei COMITES. ))

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.