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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile – Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare
l’art. 1, comma 1 e l’art. 11, con il quale viene istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con
modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l’art. 13 che, per
l’attuazione del citato art. 11, nomina un’apposita Commissione,
composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l’individuazione
degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del
28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;
Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto
dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di
riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma
3 dell’art. 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalita’ durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalita’ di protezione civile, sia degli edifici ed opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita’ per edifici ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
Visto l’art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile
provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e
delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a
fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le
relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di
adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle
norme;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell’art.
2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l’altro, sono
state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche’ le
indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed
opere rientranti nelle predette tipologie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per
la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai
fini di protezione civile» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che
stabilisce i compiti, le funzioni e l’organizzazione della rete dei
Centri funzionali per le finalita’ di protezione civile e dei Centri
di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
settembre 2012, recante la definizione dei principi per
l’individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e
con il Capo del dipartimento della protezione civile, con il quale e’
stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni;
Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13 novembre 2008;
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le
Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 3
settembre 2010;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e’ stato disciplinato l’utilizzo
dei fondi disponibili per l’annualita’ 2010 ai sensi del predetto
art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e’ stato disciplinato l’utilizzo
dei fondi disponibili per l’annualita’ 2011 ai sensi del predetto
art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l’utilizzo dei
fondi disponibili per l’annualita’ 2012 ai sensi del predetto art.
11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di
riduzione del rischio sismico avviate con la citata Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;
Acquisito il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 24
gennaio 2013;

Dispone:

Art. 1

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all’annualita’ 2012.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte
integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la
modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione
locale e complessiva degli interventi previsti nella presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile.
Art. 2

1. La somma disponibile per l’anno 2012 e’ utilizzata per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d’importo previsti dall’art.
16:
a) indagini di microzonazione sismica;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile e
degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’art. 2, comma 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta’
pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche’
per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di
quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile
ospitano funzioni strategiche. E’, altresi’, consentita la
delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di
ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza
del sistema di gestione dell’emergenza sottoposto all’analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’art. 18, ove esistente.
La ricostruzione puo’ essere attuata attraverso appalto pubblico
ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi
dell’art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita’ di cui all’art.
160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica relative alla scelta del contraente;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione
del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di
elevata vulnerabilita’ ed esposizione, anche afferenti alle strutture
pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore
attuazione dei piani di protezione civile. L’individuazione degli
interventi finanziabili e’ effettuata dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentito il Presidente della Regione interessata.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad
edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l’accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all’allegato 2, sub 2 sia inferiore a
0,125g. Nell’allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a
0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse
strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione
che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata
attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi
delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto
ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa Circolare, determini un
valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non
inferiore a 0,125g.
3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi
strutturali gia’ eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione
della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico
di risorse pubbliche per la stessa finalita’.
4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all’art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprieta’ delle unita’ immobiliari
sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei
familiari, e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o
attivita’ produttiva.
4-bis. Nel caso delle attivita’ produttive di cui al comma
precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non
ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di
contributo di cui all’Allegato 4 e’ corredata da idonea
dichiarazione.
5. Le Regioni attivano per l’annualita’ 2012, con le modalita’ di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c)
del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all’art. 16, comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera
c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come
sopra definito, inferiore a € 2.000.000.
6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche
con modalita’ informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti
locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota
assegnata. Le Regioni definiscono le modalita’ di ripartizione del
suddetto contributo.
Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla
base dell’indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell’allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita’ e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di
competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 febbraio 2004.
2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a).
3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi
di attivita’ per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una
proposta di priorita’ degli edifici ricadenti nel proprio ambito
entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento
della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al
comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le
modalita’ e i tempi di attuazione nel rispetto della presente
ordinanza.
4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano,
e’ acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attivita’
di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Art. 4

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di
proprieta’ pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono
considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati
strutturali e le unita’ strutturali interferenti, nonche’ le opere
infrastrutturali individuate dall’analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici
prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza
provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure
opere appartenenti all’infrastruttura a servizio della via di fuga o
ancora l’interferenza con essa.
2. Un edificio e’ ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la
facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
Art. 5

1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell’art.
16 e’ destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica
almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita’ definite negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre
2008, unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
di cui all’art. 18.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate
all’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel
limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali
previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del
costo degli studi di cui al comma 1.
3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio
provvedimento individuano i territori nei quali e’ prioritaria la
realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al
Dipartimento della Protezione Civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione
ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le
modalita’ di recepimento degli studi di microzonazione sismica e
dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza negli strumenti
urbanistici vigenti.
4. Sono escluse dall’esecuzione della microzonazione sismica le
zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento
urbanistico generale che:
a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o
interventi su quelli gia’ esistenti;
c. rientrano in aree gia’ classificate R4 dal piano per l’assetto
idrogeologico (PAI).
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d’uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste
dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita’ delle aree
stesse, non determina la necessita’ di effettuare le indagini di
microzonazione sismica.
6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di
pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed
archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica gia’
predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, vengono
aggiornati dalla Commissione Tecnica stessa.
7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», dalla
Commissione Tecnica di cui all’art. 5, commi 7 e 8 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011.
La Commissione Tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
puo’ fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposita convenzione
con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico
delle risorse di cui all’art. 16, comma 1 riguardanti l’acquisto di
beni e servizi strumentali all’esecuzione delle attivita’ di cui alla
presente ordinanza.
Art. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono,
entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse,
di cui all’art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli
studi, sentiti gli Enti locali, e le inviano alla Commissione
Tecnica.
2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla
selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di
microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3,
dell’art. 5, nonche’ delle eventuali analisi di cui all’art. 18, e
definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che
comunque non potranno essere superiori a 240 giorni.
3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e
logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati
utili agli studi.
4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all’art. 5,
comma 7, sull’avanzamento degli studi.
5. Le Regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati
finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali
analisi di cui all’art. 18, ne danno comunicazione alla Commissione
tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.
6. La Commissione tecnica puo’ richiedere chiarimenti, modifiche o
approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all’art.
18, trasmessi dalle Regioni, che ne assicurano l’esecuzione entro i
trenta giorni successivi alla richiesta.
7. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica,
approvano, gli studi effettuati e certificano che i soggetti
realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni
e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonche’
le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di
conformita’, a seguito del quale viene erogato il saldo.
Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l’entita’ dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di
microzonazione sismica unitamente all’analisi della Condizione Limite
per l’Emergenza di cui all’art. 18 e’ riportata in tabella 1, in
ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo
l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della
presente ordinanza. Il contributo di 25.800,00 euro si applica anche
alle circoscrizioni con piu’ di 100.000 abitanti. I sotto riportati
importi non comprendono il cofinanziamento di cui all’art. 5, comma
2.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l’entita’ dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di
microzonazione sismica di livello 3 e’ doppia rispetto a quella
riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche
dell’importo di cofinanziamento di cui all’art. 5, comma 2, qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) nel comune oggetto degli studi e’ gia’ stato effettuato lo
studio di microzonazione sismica di livello 1 ed e’ stato
certificato, o e’ in corso di certificazione secondo le modalita’ di
cui all’art. 6;
b) nel comune oggetto degli studi e’ stata verificata dalla
Regione l’impossibilita’ di applicare il livello 2;
c) sono stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della
Regione, come individuati dall’art. 2, comma 2, gli studi di
microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati,
o sono in corso di certificazione, secondo le modalita’ di cui
all’art. 6.
3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere
svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e
prioritariamente nell’insediamento storico.
Art. 8

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione,
destinatari dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), il
costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture
e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere
strutturali, e’ determinato nella seguente misura massima:
a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di
volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni
metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Art. 9

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita’ e/o innesco di collassi locali.
2. Ricadono, tra l’altro, nella categoria di cui al comma 1 gli
interventi:
a. volti ad aumentare la duttilita’ e/o la resistenza a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in
cemento armato;
b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad
aumentare la duttilita’ di elementi murari;
c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali,
quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi
pesanti pericolosi in caso di caduta.
3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell’incremento
di capacita’ degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il
comportamento strutturale della parte di edificio su cui si
interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi
locali e che l’edificio non abbia carenze gravi non risolvibili
attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non
consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel
suo complesso.
4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo
l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del
rapporto capacita’/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della
capacita’ non inferiore al 20% di quella corrispondente
all’adeguamento sismico.
5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire
edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi
parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui
siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute
nell’art. 11, comma 1 della presente ordinanza.
Art. 10

1. La selezione degli interventi e’ affidata alle Regioni, secondo
i programmi di cui all’art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche
tecniche eseguite ai sensi dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano
l’omogeneita’ dei criteri e delle verifiche eseguite.
2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all’art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ pari ad una quota del costo
convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita’ e domanda,
secondo il criterio di seguito riportato. Piu’ in particolare,
definito con αSLV il rapporto capacita’/domanda che esprime il
livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della
vita, con αSLD il rapporto capacita’/domanda che esprime il livello
di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a
seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente
normativa, sara’ riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
0% del costo convenzionale se α > 0,8 ;
[(380 – 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8, dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche. 3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione. Art. 11 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. 2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'art. 9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza. Art. 12 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui ai successivi punti a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali: a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari; b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari; c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari. Art. 13 1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11. 2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico. 3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia. Art. 14 1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati. 3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. 4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorita' tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2. 5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio. 6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo. 7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori e' certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. 9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi. 10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualita' successiva. Art. 15 1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualita' con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualita' seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualita' successiva. Art. 16 1. Per l'annualita' 2012 si provvede utilizzando le risorse - pari a 195.600 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro; b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro; c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,5 milioni di euro; d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa. Art. 17 1. Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3. 2. Le Regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna Regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento. 3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2 dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli. 4. Le Regioni inviano alla Commissione Tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e' possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi. Art. 18 1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo. 2. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilita' e connessione con il contesto territoriale. 3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5 determinano le modalita' di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti. 4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2. 5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta: a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale. 6. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 19 1. Al fine di avviare l'attivita' per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. 2. L'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. 3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento. 4. Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro. Art. 20 1. Le Regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, per i quali sono stati gia' effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entita' e' riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune. 2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento. Vedi Tabella 2 allegata Art. 21 1. Per i comuni che fanno parte di un'unione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 puo' essere elevato incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dovra' essere unitaria, curata da un unico soggetto realizzatore e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla Regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione. 2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 puo' essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7. Vedi Tabella 3 allegata Art. 22 1. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attivita' di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli