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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 dicembre 2012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 dicembre 2012
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. (12A13721) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2013 – Suppl. Ordinario n. 1)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed
in particolare:
l’art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i
profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i
criteri;
l’art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla
percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla
richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli
incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici» ed in
particolare l’art. 4 riguardante detrazioni per interventi di
ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamita’ naturali;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134, che proroga al 30 giugno 2013 le detrazioni
fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui all’art.
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica
nell’edilizia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008 concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini
dell’applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge
n. 296/2006, e successive modificazioni;
Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili,
adottato ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso
alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in linea con gli
impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il
raggiungimento dell’obiettivo del 17% di produzione energetica da
fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di
133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando il
ruolo che nel conseguimento dell’obiettivo e’ attribuito alla
produzione di energia termica da rinnovabili e all’efficienza
energetica;
Visto il Piano europeo di efficienza energetica 2011 –
comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – che, nel confermare il ruolo centrale dell’efficienza
energetica per il conseguimento degli obiettivi della strategia
«Europa 2020», segnala la necessita’, per i Paesi europei, di un
impegno rafforzato per raggiungere gli obiettivi di efficienza al
2020;
Visto il Piano di azione italiano per l’efficienza energetica 2011
che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento degli
obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente Piano di
azione del 2007 e indica le aree in cui intervenire per conseguire
gli obiettivi al 2016 e al 2020;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle attivita’ produttive, di
concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che l’11 settembre 2012 il Parlamento europeo ha
approvato la nuova direttiva europea sull’efficienza energetica che
riprende le indicazioni del Piano europeo di efficienza energetica
2011 e formula specifiche disposizioni per la promozione
dell’efficienza energetica, attribuendo un ruolo importante alla
riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli acquisti
pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;
Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche siano un
valido strumento per assicurare l’efficacia e la sostenibilita’
finanziaria degli interventi di cui al presente decreto;
Considerata la necessita’ di assicurare coerenza al sistema degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n.
296, e dei certificati bianchi;
Considerata la semplificazione procedurale adottata con l’art. 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l’art. 31 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l’accesso alle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Considerato che, in base all’art. 28 del decreto legislativo n.
28/2011, l’incentivo e’ commisurato all’energia termica prodotta da
fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi e puo’ essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;
Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso
l’accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;
Considerata necessaria una fase di prima applicazione e di
monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo
regime di incentivi oggetto del presente decreto, al fine di
determinare i contingenti per ciascuna applicazione di cui all’art.
28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011;
Ritenuto di definire il perimetro degli interventi oggetto degli
incentivi disposti dal presente decreto in modo da creare uno
strumento unico ed omogeneo, nonche’ di maggiore efficacia, per tutti
gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile e da
evitare sovrapposizioni con gli interventi per l’efficienza
energetica negli edifici che possono essere oggetto delle detrazioni
fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli
e l’onere ricadente sulle tariffe del gas naturale;
Ritenuto che i successivi decreti di aggiornamento previsti nel
decreto legislativo n. 28/2011 potranno considerare un’eventuale
modifica dell’ambito di applicazione del presente decreto, anche in
considerazione dell’evoluzione della normativa sulle detrazioni
fiscali;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella riunione del 6
dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011,
il presente decreto disciplina l’incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di
seguito definiti, realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e
per l’efficienza energetica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 28/2011.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all’art. 28, comma 2,
lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011.
3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate
ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente
decreto, da parte di tali soggetti, fino all’entrata in vigore
dell’aggiornamento di cui al comma 2.
4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da
parte di tali soggetti, fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento
di cui al comma 2.