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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 dicembre 2012

Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 dicembre 2012
Modalita’ di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all’Erario, ai sensi dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE
delle Finanze
e
IL RAGIONIERE GENERALE
dello Stato

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, il quale stabilisce che, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito, a decorrere dall’anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita’ previste dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che al predetto Fondo affluiscono fino al 31 dicembre 2012 e nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall’aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, pari a 2 centesimi al litro, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, disciplinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, in forza del quale con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalita’ di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all’Erario, attraverso separata contabilizzazione, da far affluire al predetto Fondo;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane 7 giugno 2012, n. 69805, con la quale e’ stato disposto, a decorrere dall’8 giugno 2012, l’aumento, pari a 2 centesimi al litro, delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante in attuazione dell’ art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”, nonche’ gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, lettera a), e della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la “Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta”, nei quali sono indicati rispettivamente la quota dell’imposta sul valore aggiunto e le quote delle accise in questione spettanti alla regione;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” ed, in particolare, l’art. 69, comma 2, lettera b), nel quale sono indicate le quote dell’imposta sul valore aggiunto spettante alla regione Trentino-Alto Adige e l’art. 75, comma 1, lettere d) ed f) nelle quali sono indicate rispettivamente le quote dell’imposta sul valore aggiunto e le quote delle accise in questione spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale”;
Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo “Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”, ed, in particolare l’art. 49, primo comma, numeri 4 e 7-bis, nei quali sono indicate rispettivamente le quote dell’imposta sul valore aggiunto e le quote delle accise in questione spettanti alla regione, nonche’ il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia in materia di finanza regionale”;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo “Statuto speciale per la Sardegna” ed, in particolare l’art. 8, primo comma, lettere d) ed f) nelle quali sono indicate rispettivamente le quote delle accise in questione e quelle dell’imposta sul valore aggiunto spettanti alla regione, nonche’ il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, concernente le “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna”;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana”, nonche’ il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente le “Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria”, ed, in particolare, l’art. 2 che stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008 – supplemento ordinario n. 252, recante “Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia”.
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011, recante disposizioni in tema di “Attuazione dell’art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l’individuazione della struttura di gestione, prevista dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ la determinazione delle modalita’ per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e’ affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita’ tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012 prot. 2012/53906, pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 3 giugno 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l’approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;
Ritenuta la necessita’ di contabilizzare separatamente e far affluire all’Erario gli incrementi di accisa derivanti dall’art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi al maggior gettito afferente ai territori delle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota prot. n. 22614 del 16 ottobre 2012, trasmessa alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, nonche’ alle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noti i criteri di contabilizzazione della riserva erariale prevista dall’art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 74 del 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell’accisa sul gasolio usato come carburante e dell’imposta sul valore aggiunto, per l’anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall’art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
2. Nella tabella A sono raffrontate, altresi’, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:
a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;
b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all’Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, la struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell’allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all’Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3

1. I soggetti che effettuano direttamente alla tesoreria dello Stato i versamenti delle somme da imputare ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato indicati nell’allegato A al presente decreto, sono tenuti a scorporare la parte corrispondente alle percentuali di riserva all’Erario indicate nel medesimo allegato A, che deve essere distintamente versata agli appositi capitoli/articoli di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all’Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4

1. Nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto.

Art. 5

1.Con riferimento al gettito di cui all’art. 2 del presente decreto, gia’ attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell’allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 5 dicembre 2012

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato: Canzio