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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 20 giugno 2012, n. 144

Regolamento concernente le modalita’ di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0166)

(GU n. 201 del 29-8-2012)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l’albo dei revisori legali dovra’ acquisire ai fini dell’iscrizione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto in particolare, l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalita’ di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonche’ le modalita’ e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa’ e la borsa;

Visto l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l’accertamento dei requisiti per l’abilitazione, nonche’ la cancellazione;

Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto l’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche’ gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita’ per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Registro dei revisori legali

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L’iscrizione nel Registro da’ diritto all’uso del titolo di revisore legale.

Art. 2

Requisiti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche’ le societa’ che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.

Capo II

Iscrizione delle persone fisiche e delle societa’

Art. 3

Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonche’ l’indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attivita’; c) il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA; d) l’indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) di aver svolto il tirocinio previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g) di aver superato l’esame previsto dall’articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; h) l’amministrazione o l’ente di appartenenza, se il richiedente e’ pubblico dipendente; i) il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet dell’eventuale societa’ di revisione presso la quale il revisore svolge attivita’ di revisione legale o della quale e’ socio o amministratore; j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri;
k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; l) l’indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
m) l’eventuale rete di appartenenza, cosi’ come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento.

2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all’articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all’estero, ed il domicilio in Italia, nonche’, se diverso il domicilio fiscale; c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA; d) l’indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell’esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l’indicazione dell’autorita’ competente alla tenuta dell’albo o registro; g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri;
h) l’indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; i) l’eventuale rete di appartenenza cosi’ come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento; l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall’articolo 2 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo.

3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all’articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma precedente;
b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall’articolo 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo; c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.

Art. 4

Contenuto della domanda di iscrizione delle societa’

1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) la denominazione o la ragione sociale; b) l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia; c) i riferimenti necessari per contattare la societa’, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la societa’; d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della societa’; e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della societa’ di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attivita’ di revisione legale presso la societa’, nonche’ di coloro che rappresentano la societa’ nella revisione legale, con l’indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e), con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l’indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; h) ogni altra eventuale iscrizione della societa’ in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi, con l’indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita’ competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;
j) la denominazione della eventuale rete a cui la societa’ appartiene, cosi’ come definita nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l’indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa’ appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l’indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni; k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento.

Art. 5

Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e’ redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d’identita’ del richiedente in corso di validita’.

3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e’ allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d’identita’ del richiedente in corso di validita’.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita’ di presentazione, di trasmissione e di gestione dell’avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche’ della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

5. Le persone fisiche che richiedono l’iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro, acquisendo, tra l’altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.

Art. 6

Presentazione della domanda di iscrizione delle societa’

1. La domanda di iscrizione delle societa’, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e’ redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d’identita’ del legale rappresentante in corso di validita’.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita’ di presentazione, di trasmissione e di gestione dell’avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

4. I legali rappresentanti delle societa’ che richiedono l’iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle societa’ in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro, acquisendo, tra l’altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.

Capo III

Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro

Art. 7

Contributo per l’iscrizione

1. I soggetti di cui all’articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L’importo di detto contributo e’ determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresi’, i termini e le modalita’ di versamento di detto contributo.

Art. 8

Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.

2. L’Ufficio competente, se accerta l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l’iscrizione, ne da’ comunicazione al richiedente secondo le modalita’ consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell’istruttoria e’ sospeso.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all’iscrizione.

4. Il provvedimento di iscrizione e’ assunto dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonche’ comunicato al richiedente.

Art. 9

Decorrenza dell’iscrizione

1. L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della societa’ di revisione nella Gazzetta Ufficiale.

Capo IV

Cancellazione dal registro dei revisori

Art. 10

Cancellazione

1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell’articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della societa’ di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell’interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell’istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non puo’ comunque essere disposta se e’ in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del citato decreto legislativo o dell’articolo 195 del TUIF; b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l’interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.

2. La cancellazione dal registro dei revisori e’ disposta d’ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della societa’ di revisione.

3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la societa’ di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione.

4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la societa’ di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia alla Consob dell’avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle societa’ di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all’Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 giugno 2012.

Il Ministro dell’economia e delle finanze Monti

Il Ministro della giustizia Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012.

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363.