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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 ottobre 2012

Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2012
Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell’offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare la Parte II, Titolo II, Capo II, per quanto concerne le organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori, le trattative contrattuali nel settore del latte e la regolazione dell’offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonche’ la parte V per quanto concerne le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonche’ le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore lattiero caseario;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (Legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’ e in particolare l’art. 62 che disciplina le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari;
Considerato che a norma dell’art. 126-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, le trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da parte delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, possono avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento di proprieta’ del latte crudo dagli agricoltori alle organizzazioni di produttori;
Considerato che l’art. 122, primo comma, lettera a), iii-bis), l’art. 123, paragrafo 4 e gli articoli 126-bis, 126-ter e 126-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e loro associazioni sono applicabili a partire dal 2 aprile 2012;
Considerata la necessita’ di definire procedure di riconoscimento che assicurino sufficiente uniformita’ su tutto il territorio;
Considerato che gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’art. 126-bis e al paragrafo 1 del l’art. 126-ter possono essere considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Considerata la necessita’ di assicurare le comunicazioni delle informazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione;
Considerata la necessita’ di adottare linee guida per la presentazione e l’approvazione dei piani di regolazione dell’offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
e loro associazioni

1. I riconoscimenti delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, del settore lattiero caseario, nel quadro degli articoli 122 e 126-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito denominato «Regolamento», sono rilasciati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dal decreto ministeriale n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto delle prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni, le definizioni ed i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e le disposizioni del decreto ministeriale n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 si applicano in quanto compatibili.
3. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 126-quater, paragrafo 2, lettera a) del «Regolamento», alle organizzazioni di produttori che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, ai sensi dell’art. 126-quater del «Regolamento», non si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
4. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori transfrontaliere le regioni verificano il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di requisiti e in particolare di quelle contenute all’art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione.
5. Nel caso di organizzazioni di produttori transfrontaliere, le regioni interessate assicurano la necessaria collaborazione amministrativa conformemente a quanto stabilito all’art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione.
6. Le organizzazioni di produttori di cui al comma 3, sono iscritte in un apposito elenco del registro previsto all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
7. Per le associazioni di organizzazioni di produttori gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 sono espletati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2
Requisiti specifici per il riconoscimento
delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori di cui all’art. 1, comma 3, dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti, ove e’ precisata la quantita’ di latte per la quale e’ conferito il mandato. Tale quantita’ non e’ inferiore al 75% della media aritmetica delle quantita’ di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore. Tale requisito deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento, detta quantita’ sia pari ad almeno il 37,5% del latte consegnato.
2. Ciascun produttore di latte puo’ aderire ad una sola organizzazione di produttori che negozia le consegne di latte crudo agli acquirenti. Tale limitazione non si applica ai casi, debitamente giustificati, di produttori che dispongono di due unita’ di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.
3. Le regioni verificano il rispetto dei requisiti prescritti dal «Regolamento» e dalla pertinente normativa nazionale e, in particolare, il rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2.
4. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, ove necessario, il volume minimo di produzione commercializzata, espresso il valore nel punto I, I5 della tabella 1 allegata al decreto n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, e’ equiparato, per il latte di vacca, a 3.000 Tonn.

Art. 3

Norme transitorie per le organizzazioni di produttori riconosciute
prima del 2 aprile 2012

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 2 aprile 2012, che soddisfano le condizioni dell’art. 126-bis, paragrafo 1 del «Regolamento», sono considerate riconosciute ai sensi dell’art. 122, comma 1, lettera a), punto iii-bis) del regolamento medesimo.

Art. 4
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. I riconoscimenti delle organizzazioni interprofessionali di cui all’art. 123, paragrafo 4) del «Regolamento», sono rilasciati dall’Autorita’ competente conformemente alla vigente normativa.
2. I requisiti delle organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, ai fini del riconoscimento, sono stabiliti con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni.

Art. 5
Norme specifiche per la negoziazione dei contratti

1. Le organizzazioni di produttori del settore del latte riconosciute, di cui all’art. 1, comma 3, possono negoziare e sottoscrivere, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalita’ o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un raccoglitore.
2. Le organizzazioni di produttori effettuano la negoziazione indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprieta’ di latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori e che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di un parte o tutti gli agricoltori aderenti.
3. I volumi di latte crudo oggetto di trattative da parte di una organizzazione di produttori o di un gruppo di organizzazioni di produttori non devono superare le percentuali stabilite all’art. 126-quater, paragrafo 2, lettera c) del «Regolamento».
4. Fatti salvi i casi di cui all’art. 2, comma 2, seconda frase, ciascun produttore di latte puo’ dare mandato ad una sola organizzazione di produttori. Il mandato deve essere conferito preventivamente, con rappresentanza e formalizzato in maniera chiara, con la specificazione del quantitativo di latte interessato e del periodo di validita’ del mandato. Tale periodo, coerentemente con la durata minima triennale del vincolo associativo stabilito all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, deve essere triennale.
5. Il latte crudo per il quale viene dato mandato per la negoziazione non deve essere interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione dei produttori ad una cooperativa, conformemente a quanto stabilito all’art. 126-quater, paragrafo 2, punto e) del «Regolamento».

Art. 6
Comunicazioni ed adempimenti delle regioni

1. Le regioni comunicano ad AGEA ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui all’art. 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012 riferiti all’anno precedente.
2. Le regioni comunicano al Ministero e ad AGEA i dati di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012.
3. Le regioni assicurano, per quanto di competenza, lo svolgimento degli adempimenti prescritti all’art. 126-bis, paragrafo 4, lettere a), b), e c) del «Regolamento».

Art. 7
Comunicazioni ed adempimenti delle organizzazioni
di produttori

1. Le organizzazioni di produttori comunicano i dati di cui all’art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, prima dell’inizio delle trattative contrattuali, alle regioni, ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le organizzazioni di produttori comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente alle regioni, ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati di cui all’art. 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012.
3. In caso di mancato rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, delle prescrizioni stabilite dal «Regolamento», dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007.

Art. 8
Procedure di comunicazione

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 e 7 sono effettuate attraverso l’inserimento dei dati nel sistema informativo del SIAN o dei sistemi regionali secondo modalita’ stabilite da AGEA, in accordo con le regioni.

Art. 9
Definizione dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 185-septies, paragrafo 3, del «Regolamento» le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono formare oggetto di contratto scritto fra le parti, conformemente a quanto stabilito all’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Il contratto e’ stipulato prima della consegna e comprende tutti gli elementi prescritti all’art. 185-septies, paragrafo 2, lettera c), del «Regolamento».
3. Per le consegne di latte da parte dei soci alle rispettive cooperative di appartenenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 185-septies, paragrafo 3, del «Regolamento».
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 per quanto concerne la durata, tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, raccoglitori o trasformatori di latte crudo, compresi quelli indicati al comma 2, sono negoziati liberamente tra le parti.
5. Ai fini della definizione dei contratti di cui al comma 1, il primo acquirente presenta un’offerta scritta di contratto al fornitore, indicando la durata minima dello stesso contratto, che non puo’ essere inferiore a 6 mesi.
6. A seguito della presentazione dell’offerta di contratto di cui al comma 5, il fornitore puo’ rifiutare la durata minima proposta formalizzando il proprio rifiuto per iscritto.
7. Nei casi di rifiuto della durata minima proposta le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, ivi compresi gli elementi di cui all’art. 185-septies, paragrafo 2, lettera c), del «Regolamento».

Art. 10
Modalita’ di presentazione e approvazione dei piani

1. I piani per la regolazione dell’offerta dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta sono presentati ed approvati sulla base delle linee guida riportate in allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 11
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 205