MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 29 ottobre 2012
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 29 ottobre 2012
Sospensione del decreto 28 febbraio 2012, recante modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. (12A13223)
(GU Serie Generale n.295 del 19-12-2012)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE
del Ministero della salute
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO
MARITTIMO E PER LE VIE
D’ACQUA INTERNE
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo
unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni
speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l’articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che
stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili
vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico,
da pesca e da diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto
del Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 282 che integrando il citato
articolo 88 della legge 1045/1939 consente ai Ministri della sanita’
e della Marina Mercantile di aggiornare o modificare le tabelle
annesse alla citata legge n. 1045/1939, articolo 88;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279 che indica i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono
essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche’
le imbarcazioni e le navi da diporto;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992,
riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per
promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 “attuazione
della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca” e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146
“regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto interministeriale 28/02/2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 183 del 07/08/2012;
Considerate le difficolta’ applicative relative all’attuazione
delle indicazioni riportate nelle tabelle delle dotazioni di
medicinali e materiale sanitario allegate al DM 28/02/2012,
rappresentate dalle Associazioni del settore da ultimo nella riunione
del 26 ottobre 2012;
Tenuto conto altresi’ che sono intervenute evoluzioni ulteriori in
materia di farmaci e presidi sanitari che rendono opportuno procedere
ad una modifica delle tabelle allegate;
Considerata la necessita’ di un periodo di tempo per procedere alla
suddetta modifica;
Decretano:
Articolo unico
Le disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 sono
sospese sino al 31/12/2012.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 29 ottobre 2012
Il direttore generale
della prevenzione
del Ministero della salute
Ruocco
Il direttore generale
del trasporto marittimo
e per le vie d’acqua interne
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Pujia
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 15, foglio n. 341