giovedì, Novembre 21, 2024
0 Carrello

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 dicembre 2012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 dicembre 2012
Determinazione, per l’anno 2013, delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (12A13461)
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e
comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede l’utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all’estero;
Considerato che l’art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, nel modificare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita’
concertante;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale
e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze che ha
unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con il Ministero delle finanze;
Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita’ per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l’art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come
modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di
retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di
lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, relativo alla
determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 2012 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2012;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita’;
Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
Ritenuta la necessita’ di provvedere, per l’anno 2013 alla
determinazione delle retribuzioni in questione;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 30 ottobre
2012;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2013 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2013, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche’ per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.