domenica, Dicembre 22, 2024
0 Carrello

Disposizioni in materia di ripetibilita’ delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 settembre 2012
Disposizioni in materia di ripetibilita’ delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato. (12A11465)
(GU n.254 del 30-10-2012)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 4, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 249, il
quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la
notifica degli atti dell’Amministrazione delle finanze sono
ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto, secondo
modalita’ da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere
notificati al contribuente sia eseguita tramite messi comunali o
messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo
le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le modifiche contenute nello stesso primo
comma;
Visto l’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si
dispone che, se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto
notificato, il messo notificatore da’ notizia dell’avvenuta
notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera
raccomandata;
Visto l’art. 60, primo comma, lett. e), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito
prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta
chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per decorrere, si
ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;
nonche’ la lettera e-bis) dello stesso comma primo in cui si dispone
che nei casi di comunicazione da parte del contribuente, che non ha
residenza nello Stato, dell’indirizzo estero per la notifica degli
atti che lo riguardano, la notifica va eseguita mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
Visto l’art. 60, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, salvo
quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto
stabilito dall’art. 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e’ validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri
dell’Anagrafe dei Residenti all’Estero o da quello della sede legale
estera risultante dal registro delle imprese di cui all’art. 2188 del
codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione
della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e’ effettuata
all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di
attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei
modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito
negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al
primo comma, lettera e);
Visto l’art. 60, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che la
notificazione ai contribuenti non residenti e’ validamente effettuata
ai sensi del quarto comma, qualora i medesimi non abbiano comunicato
all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede
estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita’ previste con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione o le
successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo
a quello della ricezione;
Visto l’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in cui si
dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente puo’ avvenire tramite posta;
Visto l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n.
261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.
331, il quale dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui
all’art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono essere notificati tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e che la stessa modalita’ di
notifica e’ prevista anche dall’art. 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto l’art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che
consente alle pubbliche amministrazione di avvalersi, per la
notificazione dei propri atti, dei messi comunali;
Visto l’art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui
si dispone l’aumento a euro 1,55 del compenso previsto a titolo di
rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi
dell’Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 3 ottobre 2006 del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il quale, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 3
agosto 1999, n. 265, e’ stata determinata in euro 5,88 la somma
spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto 8 gennaio 2001 del Ministro delle finanze, che, in
attuazione dell’art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n.
249, ha determinato, rispettivamente, in euro 3,10, per le notifiche
effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in euro
5,16, per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il costo delle
notifiche ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto;
Considerata la necessita’ di aggiornare, al mutato costo del
servizio postale, nonche’ all’introduzione di ulteriori formalita’
notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili;

Decreta:

Art. 1

Ripetibilita’ delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti
impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle
sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n.
890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ le
spese derivanti dall’applicazione delle altre modalita’ di notifica
previste da specifiche disposizioni normative.