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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009

DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. (12G0206)

(GU n. 255 del 31-10-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunita’ europea – Legge comunitaria 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare: l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed i), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafi 5 e 6, l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) ed h), l’articolo 27, secondo comma, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 40, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, secondo comma e l’articolo 49 del citato regolamento, che rinviano alla procedura di comitato di cui all’articolo 52 per la definizione di misure di attuazione, modifica e completamento delle disposizioni del regolamento medesimo e l’articolo 53, che attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni del regolamento medesimo; Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita’ alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

2. Il presente decreto reca, altresi’, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di applicazione del regolamento e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.

2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto le autorita’ competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell’ambito della propria organizzazione e legislazione.

Art. 3

Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’allegato II, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a 45.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Art. 4

Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilita’ di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall’allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro.

4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.

5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita’ di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.

7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche’ ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.

Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore, nei limiti di applicabilita’ dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’autorita’ competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati ovvero le effettua quando la registrazione e’ sospesa o revocata, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all’autorita’ competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Art. 6

Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attivita’ in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento e’ sospeso o revocato e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

Art. 7

Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui all’allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 all’interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, all’interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall’allegato IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, all’interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che , essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall’allegato IV, capo I, sezione 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, all’interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di cui allegato V, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, rispettivamente all’interno dei propri impianti di produzione di biogas e compostaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano i parametri standard di trasformazione di cui all’allegato V, capo III, sezione I, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell’allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 142/2011.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost di cui all’allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 8

Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti derivanti dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non assicurano che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali in materia di igiene e trasformazione di cui al medesimo articolo 25, paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all’allegato IV, capi II, III e IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le prescrizioni in materia di manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 9

Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non ottemperano all’obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi di controllo interni previsti dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo stabilimento o l’impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non ottemperano a quanto previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento medesimo, all’obbligo di istituire, attuare e mantenere una o piu’ procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione.

5. Nel caso in cui l’autorita’ competente riscontri inadeguatezze nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 10

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali da allevamento diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all’allegato X del regolamento (UE) 142/2011 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 11

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 12

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo 36 del regolamento, in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, utilizza materiale di categoria 1 di cui all’articolo 8 lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine animale o un prodotto derivato senza ottemperare alle prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti derivati di cui all’allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, a condizione che l’allegato XIII del medesimo regolamento non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall’articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, non ottemperano alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del medesimo regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.

Art. 13

Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali deroghe concesse dall’autorita’ competente, gli operatori che importano nella o inviano in transito attraverso l’Unione europea sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41, paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche’ le prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2011, o che importano o fanno transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono soggetti alla applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Art. 14

Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 142/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 rilasciata dall’autorita’ competente, ovvero in modo difforme da essa, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ovvero in modo difforme da essa, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla Stato membro di destinazione, a un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto dall’Unione di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all’allegato XIV, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all’allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all’allegato XIV, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 15

Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti dall’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinandoli all’incenerimento o alla discarica, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi terzi non membri dell’OCSE per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas e compost, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1069/2009, si applica a chiunque esporta sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, in violazione del medesimo articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento.

Art. 16

Sistema di controlli ufficiali

1. L’attivita’ di controllo ufficiale, e’ prerogativa delle autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 2.

2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita’ di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I soggetti che svolgono l’attivita’ di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita’ alla legislazione vigente.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita’ di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Disposizioni finali

1. E’ abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad eccezione degli articoli 10 e 11.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e’ disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento di stabilimenti o impianti di cui all’articolo 24 del citato regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l’illecito.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle proprie competenze all’accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° ottobre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Balduzzi, Ministro della salute

Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino