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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 , n. 154

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche. (12G0175)

(GU n. 211 del 10-9-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l’emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).»;

b) all’articolo 13: 1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.»; 2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.»; 3) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

c) all’articolo 16, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nel caso di persona che dichiari per se’ e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe da’ comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinche’ questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto.
L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.»;

d) all’articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;

e) l’articolo 18 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Procedimento d’iscrizione e variazione anagrafica). – 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni. 2. Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita’ telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica. 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalita’ telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio. 4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l’attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;

f) dopo l’articolo 18 e’ inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). – 1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata. 2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione. 3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.”;

g) dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Vertenze anagrafiche) – 1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse. 2. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;

h) all’articolo 20, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresi’ indicati i seguenti dati: la paternita’ e la maternita’, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche’ estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identita’.»;

i) all’articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a: «statistica» sono soppresse.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino.

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012.

Registro n. 6 Interno, foglio n. 201.