DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
6 settembre 2012
Separati certificati di firma, ai sensi dell’articolo 28, comma 3-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (12A13214)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato
dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 recante “Codice
dell’amministrazione digitale”, di seguito “CAD” e, in particolare
l’art. 28, comma 3-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante
“Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, recante “Regole tecniche e di sicurezza del sistema
pubblico di connettivita’ (SPC)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 giugno 2008, n. 144;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, con cui e’
stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite
all’Agenzia per l’Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e’
stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’
stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo
Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e
semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per
l’innovazione tecnologica e lo sviluppo della societa’
dell’informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di
disciplina delle innovazioni connesse all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di
telecomunicazione, nonche’ di adeguamento, per amministrazioni ed
enti pubblici, della normativa vigente relativa all’organizzazione e
alle procedure in ragione dell’uso delle predette tecnologie;
Acquisito il parere tecnico di DigitPA di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 19 gennaio 2012;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21
giugno 1986, n. 317 e decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Certificatore: il certificatore di firma elettronica
qualificata o digitale accreditato ai sensi dell’art. 29 del CAD;
b) Titolare: la persona fisica cui sono attribuite una o piu’
qualifiche tra quelle indicate all’art. 28, comma 3, lettera a) del
CAD;
c) Terzo interessato: il soggetto di cui all’art. 28, commi 3 e
4, del CAD, titolato a attestare il possesso di qualifiche,
abilitazioni professionali o poteri di rappresentanza;
d) SAML: Security Assertion Markup Language definito dall’OASIS
Security Services Technical Committee (SSTC) nella versione 2.0;
e) Autorita’ di attributo: entita’ abilitata ad attestare, anche
per conto del terzo interessato, nel certificato digitale ovvero a
fornire in rete le informazioni di cui all’art. 28, comma 3, del CAD;
f) Asserzione: la rappresentazione informatica della attestazione
delle informazioni di cui all’art. 28, comma 3, del CAD;
g) Commissione: la commissione di coordinamento SPC come definita
all’art. 79 del CAD.