DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2012
Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. (12A13158)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell’amministrazione digitale» (di seguito «CAD»), e, in particolare,
gli articoli 65, comma 1, lettera c-bis) e 71;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante
«Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69»;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui e’ stato
soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all’Agenzia
per l’Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68 – «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008 recante «Regole tecniche e di sicurezza del sistema
pubblico di connettivita’ (SPC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 giugno 2008, n. 144;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2
novembre 2005 – «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre
2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29
novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi e’
stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’
stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo
Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e
semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per
l’innovazione tecnologica e lo sviluppo della societa’
dell’informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di
disciplina delle innovazioni connesse all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di
telecomunicazione, nonche’ di adeguamento, per amministrazioni ed
enti pubblici, della normativa vigente relativa all’organizzazione e
alle procedure in ragione dell’uso delle predette tecnologie;
Acquisito il parere tecnico di DigitPA;
Sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21
giugno 1986, n. 317 e modificata dal decreto Legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Gestore: il soggetto di cui all’art. 2, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, che eroga
il servizio di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del CAD;
b) Titolare: il soggetto di cui all’art. 1, comma 1, lettera
t), del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2
novembre 2005 che fruisce del servizio di cui all’art. 65, comma 1,
lettera c-bis), del CAD attraverso la casella di cui alla lettera k);
c) CIE: la Carta d’Identita’ Elettronica di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) del CAD;
d) CNS: la Carta Nazionale dei Servizi di cui all’art. 1, comma
1, lettera d) del CAD;
e) Token crittografico: dispositivo elettronico portatile per
la generazione di password monouso;
f) password monouso: password utilizzabile una sola volta,
costruita secondo opportuni algoritmi, che puo’ essere conosciuta
dall’utente in diversi modi, anche attraverso un canale di
comunicazione diverso da quello in uso per l’utilizzo del servizio;
g) SAML: Security Assertion Markup Language definito dall’OASIS
Security Services Technical Committee (SSTC) nella versione 2.0;
h) Identita’ digitale: e’ la rappresentazione informatica della
corrispondenza biunivoca tra una persona fisica ed i suoi dati
d’identita’;
i) Identity provider: entita’ abilitata a creare, gestire e
mantenere informazioni sull’identita’ digitale di soggetti che
operano telematicamente, allo scopo di fornire supporto alla loro
identificazione informatica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
u-ter) del CAD, finalizzata alla fruizione di servizi erogati in
rete;
j) servizio PEC-ID: il servizio di cui all’art. 65, comma 1,
lettera c-bis), del CAD;
k) casella PEC-ID: la casella PEC rilasciata dal Gestore al
Titolare, identificato con le modalita’ di cui al presente decreto;
l) Busta di Trasporto: il messaggio di cui all’art. 1, comma 1,
lettera p) del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
2 novembre 2005;
m) casella PEC: la casella di cui all’art. 1, comma 1, lettera
z) del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2
novembre 2005.