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DECRETO 7 dicembre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2012
Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping). (12A13163)
(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2012)

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive
modificazioni (di seguito «Testo Unico»), in particolare, gli
articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l’autorizzazione per il
Ministro dell’Economia e delle Finanze all’emanazione di decreti che
consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra
l’altro, le caratteristiche e le modalita’, e l’organizzazione e
gestione dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante
il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria ed, in particolare, l’art. 61, comma 10, il quale prevede
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca
d’Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni
all’ingrosso di strumenti finanziari;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216,
«Regolamento recante norme sull’individuazione delle caratteristiche
delle negoziazioni all’ingrosso di strumenti finanziari e sulla
disciplina delle negoziazioni all’ingrosso dei titoli di Stato», ed
in particolare l’art. 3, il quale disciplina l’individuazione delle
caratteristiche delle negoziazioni all’ingrosso di strumenti
finanziari;
Visti, altresi’, gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato
Testo Unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 23 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre
2000, con cui e’ stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio
di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visti, altresi’, gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo Unico,
recanti aspetti connessi alle modalita’ di applicazione delle norme
di ridenominazione in euro dei titoli di Stato;
Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica
ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di
stabilita’ («Trattato MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2
febbraio 2012» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 12 del Trattato MES, con il quale si
prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i
titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza
superiore ad un anno, clausole d’azione collettiva che garantiscano
un impatto giuridico identico;
Considerata l’opportunita’, al fine di sviluppare il mercato dei
titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei
titoli del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si intende:
per «separazione» l’operazione di separazione, dal mantello del
titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati
all’inflazione, della componente indicizzata all’inflazione;
per «mantello» il valore di rimborso del titolo a scadenza
privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati
all’inflazione, per “mantello” si intende il valore di rimborso del
titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della
componente indicizzata all’inflazione;
per «componenti cedolari» le cedole rappresentative degli
interessi pagabili sul titolo;
per «indicizzata all’inflazione» la parte del valore di rimborso
dei titoli indicizzati all’inflazione dovuta all’inflazione maturata
dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso di
deflazione essa ha valore nullo;
per «ricostituzione del titolo» l’operazione di riunione del
mantello con le componenti cedolari gia’ separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli
indicizzati all’inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche
la riunione della componente indicizzata all’inflazione.
Nel caso di titoli legati all’inflazione, si intende:
per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell’indice
dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data,
calcolato ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato
indicizzati all’inflazione;
per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100 e
l’inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del
titolo;
per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base annuo,
definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato
indicizzati all’inflazione.