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DECRETO 6 dicembre 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 dicembre 2012
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013. (12A13364)
(GU Serie Generale n.300 del 27-12-2012)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell’art. 7 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita’ della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche’ dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice
della strada;

Decreta:

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2013 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non si applica se il trattore circola isolato e sia stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema
intermodale, purche’ munito di idonea documentazione attestante
l’avvenuta riconsegna.