DECRETO 18 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 dicembre 2012
Estensione a tutto l’esercizio 2012 delle misure anticrisi in materia di valutazione di titoli da parte dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (12A13389)
(GU Serie Generale n.297 del 21-12-2012)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e le successive
modificazioni, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
Visto, in particolare, l’art. 15, comma 13 del citato decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2 e le successive modificazioni, con il quale,
considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, e’ stato
consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, diversi dalle imprese di cui all’articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell’esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del predetto decreto, di valutare i titoli
non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al
loro valore di iscrizione, cosi’ come risultante dall’ultimo bilancio
o, ove possibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente
approvati anziche’ al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole;
Considerato che il citato comma 13 prevede che tale misura, in
relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, possa essere reiterata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno estendere tali misure anche a tutto l’esercizio
2012, considerato il permanere di una situazione di volatilita’ dei
corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;
Decreta:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l’esercizio 2012.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli