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DECRETO 16 novembre 2012

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 16 novembre 2012
Assegnazione alle Universita’ dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi derivanti da finanziamenti regionali o da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita’, relativi all’a.a. 2011/2012. (12A13272)
(GU Serie Generale n.298 del 22-12-2012)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l’art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero
dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, acquisito il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell’Istruzione,
Universita’ e Ricerca, relativo al riassetto delle scuole di
specializzazione di area sanitaria, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell’Istruzione,
Universita’ e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, con il
quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle
scuole di specializzazione, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della
Conferenza permanente Stato – Regioni, concernente la determinazione
del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione mediche per il triennio accademico 2011/2012 –
2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per l’a.a. 2011/2012, del
numero globale di contratti di formazione specialistica a carico
dello Stato per ciascuna tipologia di scuola, di cui all’art. 35,
comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;
Visto il decreto del Ministero della Salute, in data 23 maggio
2012, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e
Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il
fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per l’anno accademico 2011/2012, pari a 8439 unita’,
e la determinazione del numero complessivo dei contratti di
formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico,
pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per
ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Visti i decreti ministeriali 10 aprile 2012, 11 aprile 2012 e 9
maggio 2012, con i quali si e’ provveduto all’assegnazione di n. 5000
contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione
universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368 del
1999;
Visti in particolare l’art. 3 del summenzionato D.M. 10 aprile 2012
e la nota ministeriale n. 1082, in pari data, che prevedono che sia
disposta, con provvedimento successivo, l’assegnazione dei posti
aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque
acquisito dalle Universita’;
Viste le note dei Rettori in risposta alla nota direttoriale n.
1428 del 24 aprile 2012, con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca ha richiesto la comunicazione dei
posti aggiuntivi regionali e/o privati, tesi a soddisfare specifiche
esigenze delle Regioni e delle Province Autonome;
Rilevata l’opportunita’ di soddisfare le esigenze rappresentate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche’
quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle
Universita’, cosi’ come previsto nel D.M. 10 aprile 2012;
Vista la nota dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale
della Sanita’ Militare in data 26 aprile 2012 prot. M_D SSMD 0036105,
con la quale e’ stato chiesto di riservare un posto per la scuola di
specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Universita’ di
Modena e Reggio Emilia e non presso l’Universita’ di Bologna come
indicato nel D.M. 10 aprile 2012;
Vista la nota del MIUR prot. 1750 del 17 maggio 2012, con la quale
questo Ministero ha comunicato ai Rettori delle Universita’ di
Bologna e di Modena e Reggio Emilia e, per conoscenza, allo Stato
Maggiore della Difesa il proprio nulla osta al cambiamento di
Universita’ per un posto riservato dalla Difesa gia’ programmato;

Decreta:

Art. 1

1. Per l’a.a. 2011/2012 il numero di medici da ammettere, con
assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati
dalle Regioni o derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle
Universita’, e’ stabilito, secondo quanto comunicato dagli Atenei,
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.