martedì, Ottobre 6, 2026
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Ambiente

Decreto Ambiente 2026: bonifiche, fondi ai Comuni e nuove regole per i cantieri

Il Decreto Ambiente 2026 assegna nuovi termini alle amministrazioni, finanzia interventi nei territori e modifica le procedure per bonifiche, materiali da scavo e autorizzazioni degli impianti.

Decreto Ambiente 2026: bonifiche, fondi ai Comuni e nuove regole per i cantieri
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Centocinquanta giorni per adottare l’ordinanza nei confronti del responsabile di una potenziale contaminazione, con l’intervento della Regione se la Provincia non provvede. Il Decreto Ambiente 2026 introduce una scadenza in una fase decisiva dei procedimenti di bonifica e la affianca a nuovi finanziamenti per i territori, modifiche alla gestione dei materiali da scavo e disposizioni sulle autorizzazioni ambientali.

Il Decreto Ambiente 2026 assegna nuovi termini alle amministrazioni, finanzia interventi nei territori e modifica le procedure per bonifiche, materiali da scavo e autorizzazioni degli impianti.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026. Le misure coinvolgono amministrazioni locali, imprese edili e gestori degli impianti, con effetti su responsabilità, procedure e impiego delle risorse. L’analisi riguarda lo schema del 1° ottobre 2026: per l’applicazione delle nuove disposizioni resta necessario fare riferimento al testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Bonifiche, una scadenza per le Province e il subentro delle Regioni

La modifica all’articolo 244 del Codice dell’ambiente assegna alla Provincia 150 giorni, dalla comunicazione prevista dal primo comma, per emanare l’ordinanza motivata con cui individua e diffida il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere.

La scadenza riguarda questo passaggio amministrativo. La durata degli interventi di risanamento dipenderà invece dalle caratteristiche del sito e dalle procedure necessarie: i 150 giorni non indicano il termine per completare la bonifica.

Se la Provincia non adotta l’atto, la Regione dovrà assegnarle un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni. In caso di persistente inerzia, l’ordinanza passerà alla competenza regionale, con il supporto tecnico del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA).

Terra dei Fuochi e siti contaminati

Per la Terra dei Fuochi, il comunicato successivo al Consiglio dei ministri indica uno stanziamento innalzato a 200 milioni di euro, destinato agli interventi urgenti affidati al Commissario unico. Nel documento del 1° ottobre, invece, gli spazi relativi agli importi risultano ancora da completare. Lo schema prevede che le somme confluiscano nella contabilità speciale del Commissario e siano sottoposte a verifiche sull’utilizzo. Sono inoltre previste condizioni di revoca per le risorse non impegnate.

Il capitolo sulle bonifiche comprende altri due interventi. Le semplificazioni già previste per la riqualificazione dei siti orfani vengono estese alle bonifiche finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le aree marine comprese nei Siti di interesse nazionale, un successivo decreto dovrà integrare la disciplina dei criteri di caratterizzazione ambientale.

Decreto Ambiente 2026

Alle amministrazioni comunali è destinato il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027. Il fondo riguarda eventi che non danno luogo alla deliberazione di uno stato di emergenza nazionale o regionale. Potranno essere finanziati interventi legati alle crisi del ciclo dei rifiuti, alla conservazione della flora e della fauna autoctone, al deterioramento ecologico, anche delle acque, e a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Per ciascun evento è previsto un contributo massimo di un milione di euro. Modalità di domanda, criteri di valutazione, erogazione e rendicontazione saranno stabiliti attraverso un decreto ministeriale. L’assegnazione delle risorse comporterà anche un obbligo di attivazione. Se entro 180 giorni dalla concessione il Comune non avrà assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per realizzare l’intervento, la bozza prevede la revoca del finanziamento.

Dissesto idrogeologico

Per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, lo schema consente di finanziare l’assistenza tecnico-specialistica ai Commissari di Governo attraverso i quadri economici delle opere.La spesa potrà raggiungere il 3% del finanziamento assegnato e riguarderà il supporto necessario alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi. La disposizione comprende sia le opere ancora da realizzare sia quelle non ancora chiuse contabilmente.

Materiali da scavo, cosa cambia nella gestione dei cantieri

Per le imprese di costruzione, le modifiche riguardano due situazioni distinte: il riutilizzo delle terre nello stesso sito e il deposito temporaneo dei materiali classificati come rifiuti. Nel secondo caso, per le terre e rocce identificate dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, la soglia quantitativa viene elevata a 4.000 metri cubi complessivi, dei quali non più di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. L’aumento riguarda la quantità depositabile secondo la disciplina richiamata. Il materiale conserva la propria classificazione: la nuova soglia non lo trasforma automaticamente in un sottoprodotto né lo esclude dalla normativa sui rifiuti.

Riutilizzo sul posto fino a 20 metri cubi

Una procedura specifica viene prevista per i cantieri puntuali, nei quali si producono fino a 20 metri cubi di terre e rocce da scavo, calcolati dalle sezioni di progetto e destinati al riutilizzo diretto nel medesimo sito. In queste condizioni, il materiale potrà essere utilizzato sul posto anche senza una preventiva caratterizzazione ambientale. La sussistenza dei requisiti dovrà risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Restano escluse le terre contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle operazioni di scavo. La previsione non si applica neppure ai materiali provenienti da siti sottoposti a procedimenti di bonifica o estratti per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione. La verifica della provenienza e della composizione rimane quindi essenziale anche quando il volume prodotto è inferiore alla soglia.

Autorizzazioni ambientali. Screening VIA e valutazione paesaggistica

Il Decreto Ambiente 2026 interviene anche sull’organizzazione delle istruttorie. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC riceve la competenza sulle verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti che ricadono nel proprio ambito. È il passaggio preliminare attraverso il quale l’amministrazione decide se gli effetti potenziali di un progetto richiedano una Valutazione di impatto ambientale completa.

Un’altra modifica riguarda il provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale. Lo schema lo coordina con l’articolo 25, comma 2-quinquies, del Codice dell’ambiente, che consente di comprendere l’autorizzazione paesaggistica nel concerto del Ministero della Cultura quando la relazione permette una valutazione positiva della compatibilità del progetto. La documentazione paesaggistica e l’esame degli effetti dell’opera restano necessari. Il coordinamento riguarda il percorso con cui viene acquisita l’autorizzazione.

Rimborsi per i ritardi e risorse per le istruttorie AIA

Lo schema aggiorna la copertura del rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, già previsto per il mancato rispetto dei termini nelle procedure individuate dall’articolo 25, comma 2-ter. Dal 2026, vengono destinati a questa finalità fino a 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe ambientali. Per il 2027 sono inoltre previsti 500.000 euro per rafforzare le attività ministeriali relative al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale, con particolare attenzione ai profili sanitari.

Impianti e CSS-combustibile

Per i gestori degli impianti, il provvedimento ridefinisce le condizioni alle quali la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile può avvenire senza configurare una modifica sostanziale dell’AIA. Sono richiesti, tra gli altri requisiti, il mantenimento della capacità produttiva autorizzata e il rispetto delle prescrizioni sulle emissioni. Dopo la comunicazione dell’intervento, l’autorità competente dispone di 45 giorni per accertare l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e richiedere una domanda di autorizzazione. Decorso il termine senza tale intervento, l’operatore potrà procedere nei casi disciplinati dallo schema.

Imballaggi e PET

Le disposizioni sull’economia circolare comprendono anche la gestione dei conflitti di interesse nelle organizzazioni che attuano la responsabilità estesa del produttore e negli organi dei consorzi degli imballaggi. Sono previste regole di trasparenza, obblighi di dichiarazione e astensione quando gli interessi dei rappresentanti delle imprese possono entrare in conflitto con quelli dell’organizzazione. Per le bottiglie in PET, i produttori dovranno comunicare annualmente al CONAI i quantitativi immessi sul mercato e la plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie. Dovrà essere indicata anche la provenienza del materiale, distinguendo tra Unione europea e Paesi terzi.

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