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Anac: Piano nazionale anticorruzione

All’Anac il Piano nazionale anticorruzione. Cosa sancisce l’ art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90

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L’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha trasferito interamente all’Autorità nazionale anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, attribuendo alla sola ANAC il compito di predisporre e adottare il Piano nazionale anticorruzione.

In base alla normativa previgente, invece, il Piano nazionale anticorruzione è stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dall’ANAC nel 2013 con durata triennale. L’Autorità ha pertanto ritenuto necessario adottare un nuovo Piano nazionale anticorruzione in piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012 al fine di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, sia oggettiva, allo scopo di ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche, sia soggettiva per garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa ad una decisione amministrativa.

A partire dalle criticità e difficoltà applicative emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza, in sede consultiva nonché in esito all’analisi dei piani di prevenzione della corruzione di un campione di amministrazioni, il Piano nazionale anticorruzione 2016 si muove secondo un’impostazione già adottata dall’Autorità con l’Aggiornamento al PNA 2013, avendo cura di fornire alle amministrazioni indicazioni operative anche per la individuazione di eventi di rischio di fenomeni corruttivi e misure organizzative volte a prevenirli.

Il Piano nazionale anticorruzione, dunque, si propone di guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, ma rimettendo alle singole amministrazioni l’individuazione dei rimedi adeguati alla propria struttura organizzativa.

Il PNA 2016 è anche coerente con la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” intervenuto in costanza del procedimento di approvazione del Piano nazionale anticorruzione.

Tale disciplina stabilisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Risulta inoltre rafforzato il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre, Autorità Nazionale Anticorruzione 2 previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV).

 

La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. 

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