venerdì, Marzo 29, 2024
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Edilizia

Permesso di costruire: tutti i chiarimenti sull’esposizione del cartello

Sono soggetti all'obbligo di esposizione del cartello con gli estremi sia il titolare del permesso di costruire, sia il committente, sia il costruttore e sia il direttore dei lavori

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Sono destinatari dell’obbligo di esporre il cartello con gli estremi del titolo abilitativo  il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. A ribadirlo, dopo che per lunghi anni l’incertezza ha dominato la materia, è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 537 del 9 gennaio scorso.

«La violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, già sanzionata sotto la vigenza dell’ormai abrogata L. n. 47 del 1985, è tuttora punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le diverse disposizioni. I destinatari dell’obbligo vanno individuati nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori», precisa la suprema Corte.

Nel caso particolare esaminato successivamente dalla Corte di Cassazione, il giudice del merito aveva fondato la decisone sulla responsabilità dell’imputata per la mancata esposizione del cartello di cantiere partendo dal rilievo che, essendo amministratore società proprietaria dell’immobile, “è dunque titolare del permesso di costruire e committente dei lavori”.

 

 Chiarimenti della Cassazione sul permesso di costruire 

Un presupposto legislativo sconfessato dalla Corte suprema in quanto «Un tale percorso argomentativo è errato in diritto perché dà per scontato che il proprietario debba essere necessariamente anche il titolare del permesso di costruire mentre invece tali figure, se normalmente sono coincidenti, non lo sono necessariamente.

Il permesso di costruire viene infatti  rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

 

La Cassazione aggiunge inoltre che «Altro errore di diritto sta nel ritenere che anche il committente debba necessariamente identificarsi col proprietario dell’immobile, mentre invece ciò non sempre accade: il committente, infatti, è solo la parte che concede in appalto i lavori e può anche essere diverso dal proprietario. Il decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 definisce infatti come committente “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

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