venerdì, Aprile 19, 2024
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Professionisti

Competenze professionali: architetti esclusi dalla progettazione delle strade rurali?

Competenze professionali: come si delineano le competenze degli architetti con specifico riferimento alle opere ed i progetti concernenti la viabilità?

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Il quesito sulle competenze professionali ha un risvolto molto pratico: nelle prime settimane di quest’anno, infatti, era stata sancita l’esclusione di uno dei comuni partecipanti ad un bando della Regione Lazio relativo ad un programma di finanziamenti per la realizzazione di opere di miglioramento e ripristino della viabilità rurale.

Un fatto che fin da subito è stato visto come preoccupante e degno di un intervento ufficiale da parte degli architetti italiani.

Ma perché la Regione Lazio ha preso una decisione, che tocca direttamente la materia delle competenze professionali, cosi contestata?

La Regione aveva ritenuto il progetto presentato dal comune non regolare, poiché redatto da un architetto: tale figura era reputata priva della competenza professionale rispetto alle opere predisposte dal bando.

L’Ordine degli Architetti ha questo punto ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, valutando come errata la motivazione dell’esclusione. In base al ricorso presentato è stato di conseguenza investito della questione il Consiglio di Stato, il quale, mediante parere ha fornito risposta definitiva alla controversia.

Secondo Palazzo Spada, la Regione avrebbe legittimamente escluso il progetto redatto dall’architetto: il Consiglio di Stato motiva ciò alla luce dell’articolo 51 del regio decreto 23 ottobre 1925 numero 2537: “Sono di spettanza della professione d’ingegnere le competenze professionali legate al progetto, la condotta e la stima dei lavori dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto”, tra cui anche la viabilità rurale, come tutte le opere viarie in genere”

Secondo una diffusa giurisprudenza la progettazione delle opere di viabilità rientra nelle competenze professionali degli ingegneri, non solo in forza del sopracitato articolo, ma anche perché tali opere non rientrano all’interno del concetto di edilizia civile.

Cosi la norma, ma è giusto ricordare che un altrettanto diffusa consuetudine interpretativa, possa indurre invece ad interpretare il dettato normativo in senso sicuramente più estensivo, cosi da consentire che anche gli architetti firmino un progetto relativo alla viabilità strettamente servente un’opera di edilizia civile, tale perciò, da potersi considerare accessoria a quest’ultima.

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